Art. 6.
(Verifica delle relazioni).

      1. Gli uffici cui spetta la tenuta dei registri possono disporre verifiche sulle relazioni e sui documenti presentati dai soggetti esercenti le attività di relazione ai sensi degli articoli 4 e 5 e iscritti nei registri, richiedendo, se necessario, la produzione di ulteriori dati al riguardo. Alle richieste degli uffici non possono essere opposti motivi di riservatezza o il segreto professionale.
      2. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di sua iniziativa per l'attività di relazione svolta nei confronti dei titolari di pubbliche funzioni ovvero su richiesta degli Uffici di Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati per l'attività di relazione svolta nei confronti dei componenti del Parlamento, verifica la completezza e la veridicità delle relazioni di cui all'articolo 5.
      3. Gli stessi uffici di cui al comma 1 provvedono, entro il 30 giugno di ogni anno, a redigere una relazione complessiva

 

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su tutte le attività svolte dagli iscritti nei registri. Tali relazioni sono pubbliche.